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Un dialogo interdisciplinare sulla sanzione
Il tema della sanzione, trasversale a diversi settori dell'ordinamento, rappresenta un costante motivo di dialogo interdisciplinare. Una Convenzione pluriennale tra la Facoltà di Giurisprudenza di Trento e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per la formazione permanente della giurisdizione di pace ha offerto l'occasione di tornare a riflettere sulla sanzione, nelle sue plurime forme, nell'ambito di un Convegno di cui questo volume raccoglie gli atti. La riflessione si è estesa ben oltre i confini di questa giurisdizione, per valutare l'adeguatezza dei meccanismi sanzionatori presenti nel nostro sistema giuridico, cogliendo le specificità dei settori considerati e le connessioni con l'ordinamento generale. I contributi raccolti nel libro spaziano dalla materia amministrativa, a quella civile e a quella penale, partendo dalle acquisizioni della giurisprudenza della Corte EDU, fino alle più recenti riforme - come quella che introdotto l'illecito civile punitivo - che hanno contribuito, anche nel nostro sistema, ad arricchire un quadro già molto complesso. -
La prevedibilità nel diritto penale. Contributo ad un'indagine sistemica
La prevedibilità è il confine che identifica il diritto penale, differenziandolo dall'arbitrio. Essa, pertanto, non è graduabile né frazionabile, poiché ogni forma di ridotta o parziale prevedibilità apparterrebbe all'oltre-confine. L'epistemologia sistemica, in questa prospettiva, impone di avvolgere nel mantello della prevedibilità l'azione di ogni attore in criminalibus. Tale dimensione, statica, è però teleologicamente neutra ed assolve - quindi - ad una funzione meramente conoscitiva. Solo nella dimensione dinamica, infatti, può tracciarsi la rotta della coerenza con l'assiologia dell'ordinamento vigente, che si staglia nell'orizzonte dell'integrazione sociale del reo, inscindibilmente connessa alla metronomia diacronica. Il tempo della prevedibilità è 'battuto' dall'interazione tra il prius legislativo (preciso/determinato) ed il posterius giurisprudenziale (ragionevolmente predicibile). La prevedibilità, tuttavia, va ben oltre: non v'è - dall'agire del pubblico ministero all'ultima propaggine dell'esecuzione sanzionatoria - territorio che ad essa possa dirsi estraneo. L'indagine prova a disvelare la valenza euristica delle geometrie sistemico/diacroniche: esse, così disegnate, possono irrobustire i confini della prevedibilità, allontanando il diritto penale dallo scivoloso pendio verso l'arbitrio. -
La capacità contributiva nei Paesi euro-mediterranei
La ricerca mira a esaminare i criteri di ripartizione pro-quota delle spese pubbliche statuiti nelle Costituzioni dei Paesi del Bacino del Mediterraneo, al fine di ipotizzare la creazione di un sistema tributario globale basato su principi, criteri e presupposti comuni e omogenei a cui si coordinino i sistemi fiscali dei singoli Paesi. In tale prospettiva, il principio di capacità contributiva, quale criterio per commisurare il prelievo tributario che è generalmente accolto, anche se con locuzioni differenti, nei vari ordinamenti giuridici, è stato analizzato, congiuntamente a quello di uguaglianza e di solidarietà, allo scopo di verificare se sia ancora valido per definire sistemi fiscali equi, efficienti e, soprattutto, se possa garantire il rispetto dei diritti dell'uomo. Tale analisi diviene fondamentale in un contesto socio-politico-economico e giuridico eterogeneo quale quello del Bacino del Mediterraneo. -
Diritto penale e paradigma liberale
Diritto penale e paradigma liberale -
Dilemma etico del male minore e «ticking bomb» scenario
All'inizio del XXI secolo, anche sull'onda di clamorosi fatti di cronaca, si è fatta strada la convinzione che la tortura possa costituire uno strumento efficace per ottenere informazioni utili al fine di un contrasto vincente al terrorismo internazionale. Anche se la tortura è vietata in modo incondizionato da numerosi atti normativi internazionali, si è ugualmente ritenuto che essa possa essere ammessa in situazioni assolutamente eccezionali, facendo leva sulla concezione utilitaristica del sacrificio del male minore. La tesi qui sostenuta è che invece il divieto di torturare debba mantenere il proprio carattere assoluto in quanto fondamento della tutela della dignità umana, entità non soggetta a bilanciamento, che questo valga anche nei casi proposti come eccezionali, per la loro concreta impraticabilità e per l'incompatibilità con il sistema delle cause di non punibilità. -
Special investigations e comparabilità dagli U.S.A. all'America Latina
L'ordinamento statunitense ha conosciuto, sin dai suoi albori, le indagini speciali condotte sulle alte cariche politico-amministrative del potere esecutivo. La loro «specialità» era giustificata dalla circostanza che, tali inchieste, non erano condotte dalle Procure ordinarie, bensì da investigatori scelti outside the executive power. In eccezionale deroga al principio di separazione dei poteri, infatti, quando si doveva avviare un'inchiesta su persone afferenti a tale potere, dato atto che la Procura, negli Stati uniti, dipende dal potere esecutivo, si selezionava un procuratore speciale dall'elevata professionalità, ma terzo rispetto al Governo, altrimenti si sarebbe data l'impressione, in particolare all'opinione pubblica, che l'esecutivo stesse indagando su se stesso. Curiosamente, i caratteri distintivi di tali indagini si sono progressivamente formati, di indagine in indagine, a partire dal 1870, senza che il legislatore, né il Dipartimento della Giustizia le regolasse nel merito. Il loro campo di applicazione ed il relativo funzionamento, dunque, erano disciplinati unicamente dal decreto con il quale l'Attorney General nominava il procuratore speciale e gli attribuiva i poteri di indagine. Solo dopo lo scandalo Watergate, il Congresso ha regolato la materia con una legge ad hoc. Tuttavia, le indagini successive, pur se regolate da una legge, non hanno dato i risultati che ci si attendeva, al punto che tale disciplina è stata sostituita da una regolamentazione interna del Dipartimento della Giustizia. Attualmente, le indagini speciali sono regolate con norme molto simili a quelle che si erano formate in forza di convenzioni e consuetudini costituzionali sino alla regolamentazione del post - Watergate. Si osserva, inoltre, che le specifiche indagini sulle alte cariche politico - amministrative hanno avuto un peso ed un'importanza anche nella difficile transizione costituzionale di alcune forme di governo latinoamericane anche se, quivi, a dispetto dall'imitazione del modello presidenziale statunitense, l'organizzazione dell'ordine giudiziario ha seguito modelli diversi rispetto a quello degli USA. Tuttavia, una comparazione è possibile, sotto il profilo delle condizioni di fondo che hanno legittimato e rafforzato l'efficacia ed utilità di tali indagini. -
Il rischio contrattuale nella vendita. Dalla proprietà al mercato
A differenza della vendita del codice civile che si svolge nella logica della proprietà, la vendita della Convenzione internazionale di Vienna e quella europea dei beni di consumo si articolano nella logica del mercato. Già nell'impianto del codice del 1942, tuttavia, la tradizionale rilevanza della logica proprietaria nell'allocazione del rischio contrattuale andava a intrecciarsi con le istanze dell'economia di mercato, che reclamavano tutele coerenti con una economia attiva, cosicché le novità introdotte dalla legislazione successiva non si presentano del tutto sconosciute al nostro ordinamento, ma piuttosto traiettorie già presenti nel sistema da reinterpretare in una prospettiva evolutiva. Il lavoro è volto a comprendere ratio e portata delle regole sul rischio nella vendita e a metterle a sistema, delineando i criteri normativi inderogabili di operatività e gli spazi dell'autonomia privata di deroga. -
Trattato di diritto dell'arbitrato. Vol. 13: arbitrato negli investimenti internazionali, L'.
L'ISDS costituisce un fondamentale strumento di protezione degli investimenti internazionali, considerati i limiti dell'azione diplomatica, dell'arbitrato interstatale e del ricorso alle corti domestiche dello Stato ospite. Il volume affronta organicamente l'intera materia, esaminandone le concrete problematiche e senza trascurare le incertezze che sul futuro dell'arbitrato negli investimenti si stanno addensando. In linea con le caratteristiche del Trattato, l'opera si avvale del contributo di autori di diversa esperienza e formazione, dunque idonei a cogliere ogni aspetto del tema. -
L' Unione Europea tra destino comune e crisi permanente. Profili di teoria del diritto
Che il progetto della ever closer union, d'una progressiva e sempre più intensa integrazione, sia oggi in affanno lo testimoniano i tanti volti della crisi, politica, economica e giuridica, che affligge la vita dell'Unione Europea. È questo l'ambito tematico del libro, che ha l'obiettivo di mettere in luce, e problematizzare, la tensione tra il «destino comune» degli Stati europei e lo stato di «crisi permanente» che involge l'UE. Questo volume è allora un tentativo di esaminare criticamente il discorso sull'integrazione, sulle istituzioni sovranazionali e sull'ordine giuridico ed economico europeo, in una prospettiva in primo luogo giusfilosofica, nonché di contribuire al dibattito sulle criticità dell'Unione Europea, che la pandemia da Covid-19 ha drammaticamente riattualizzato. -
Pretesa di progresso. Sull'evoluzione nel diritto
Questo saggio è un tentativo di riconsiderare la nozione di evoluzione del diritto alla luce di una prospettiva normativa, non funzionale o funzionalistica. Il discorso sull'evoluzione del diritto viene così sganciato da qualsiasi ancoramento in una Weltanschauung finalistica della storia, ovvero in una cosmologia darwiniana, oppure ancora in una teoria sistemica od autopoietica per cui il fenomeno giuridico sarebbe il progressivo svolgimento di accresciuta complessità. L'evoluzione del diritto è piuttosto interpretata e studiata come modificazione (e progressione e miglioramento) puntuale, molecolare - se si vuole -, tra due specifiche coordinate temporali. A tal fine nessuna grande teoria è messa in gioco; non si presuppone alcuna teleologia interna alla natura umana né alla storia della società. Non c'è «immanenza del divenire» né «destino dell'Essere», né tantomeno «Provvidenza», nelle vicissitudini della storia al di là di ciò che in essa apportano i soggetti coinvolti. La storia non garantisce la razionalità e le virtù del diritto. L'evoluzione emerge piuttosto nella «pretesa di progresso» che può identificarsi come condizione pragmatica di validità del discorso e dell'atto giuridico. La filosofia della storia del diritto, se c'è, risiede non in una narrativa di epoche e stadi che si susseguono secondo un piano generale, bensì nel fatto modesto, nondimeno denso di implicazioni normative, che l'uso e l'applicazione della norma giuridica si dà con pretesa di giustizia ed in un orizzonte di speranza. -
Studi economico-giuridici. Vol. 62/2: 2009-2020
Scritti di: Cristiano Cicero, Bruno Concas, Valentina Corona, Silvia Corso, Andrea Deffenu, David Durisotto, Riccardo Fercia, Silvia Izzo, Franck Laffaille, Victoria Lambropoulos, Piera Loi, Federico Onnis Cugia, Massimiliano Piras, Stefania Puddu, Marianna Rinaldo, Francesco Sitzia, Luca Sitzia. -
La responsabilità del produttore alimentare per danni da obesità
La diffusione dell'obesità nei paesi occidentali, con conseguente aumento dei rischi per la salute delle persone, ha posto il problema dell'individuazione di strumenti atti a contrastare il fenomeno. Negli Stati Uniti, l'esperienza delle azioni intentate nei confronti delle multinazionali del cibo ha indotto i produttori ad immettere sul mercato alimenti più salutari e ad educare i consumatori. Il trapianto del modello della fast food litigation in Italia deve, tuttavia, fare i conti con le peculiarità del nostro sistema di responsabilità civile. Appurato che la commercializzazione di alimenti nocivi è riconducibile al paradigma della responsabilità del produttore, occorre dissipare i dubbi circa la prova del difetto e del nesso eziologico, nonché indagare la rilevanza dell'assunzione del rischio da parte del consumatore come causa di esclusione della responsabilità. Valutando l'opportunità di rimettere la regolazione dell'obesità alla legislazione o al contenzioso, emerge la natura polifunzionale della responsabilità civile, idonea a realizzare non soltanto funzioni compensative, ma anche punitive, deterrenti ed educative, incentivando l'adozione di misure di sicurezza e qualità e orientando i consumatori verso scelte più consapevoli. -
Il controllo sui magistrati. Vigilanza ministeriale, C.S.M., procedimento disciplinare e garanzie costituzionali
Il recente procedimento disciplinare a carico di un ex componente togato del C.S.M., conclusosi in primo grado con sentenza della Sezione disciplinare che ne ha disposto la rimozione dalla magistratura, ma anche il successivo pronunciamento del plenum del C.S.M., che ha dichiarato la cessazione dalla carica, a seguito di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, di uno dei suoi membri togati più in vista, nonché l'esito delle ultime elezioni del comitato direttivo centrale dell'A.N.M., sono tutti episodi che hanno acceso i riflettori su alcune questioni tecnico-giuridiche di grande interesse, senz'altro note, ma non sempre oggetto di specifica attenzione da parte della dottrina gius-pubblicistica: il «correntismo» nella magistratura, ossia la presenza e l'influenza di «partiti in toga» (Ainis) nell'attività «associativa» dell'A.N.M., ed in quella di rilievo costituzionale del C.S.M. e della sua Sezione disciplinare; i rischi di «isolazionismo» o di «separatezza» dell'«ordine» giudiziario dall'ordinamento giuridico democratico e unitario repubblicano e, soprattutto, dalla stessa sovranità popolare; il timore, già avvertito dai Costituenti nel 1947, che la magistratura potesse divenire, progressivamente, «un corpo chiuso, una corporazione, un mandarinato» (Ruini), arroccata in una «torre d'avorio» (Persico). Lo studio prende le mosse dall'analisi critica della potestà di vigilanza del Ministro della Giustizia, prosegue con una riflessione, sempre critica, sulla natura di «giudice» e di «giudice speciale» della Sezione disciplinare del C.S.M., provando a chiarire, in via preliminare, la posizione costituzionale, la natura giuridica e la funzione dello stesso C.S.M., che tende sempre di più a caratterizzarsi quale organo «di indirizzo politico», tramite l'uso di «auto-attribuiti» e precari poteri para-normativi. Gli esiti dell'indagine conducono a dubitare della pretesa «configurazione giurisdizionale» del procedimento disciplinare, che sembra realizzare, in realtà, una forma di autodichia «impropria», ovvero l'esercizio di un potere disciplinare «dei magistrati sui magistrati», parzialmente «incontrollato» o, al contrario, significativamente «auto-controllato», che finisce per accentuare quei rischi di «autoreferenzialità» dell'«ordine» giudiziario, già segnalati dai Costituenti, inconciliabili con l'ordinamento democratico ed unitario repubblicano e con lo stesso concetto di Stato di diritto, quale aspetto essenziale dello Stato democratico-pluralista, per la garanzia dei diritti fondamentali. -
Critica alla storia del pensiero economico. Interpretazione unica per epoche storiche diverse
Nel presente contributo teorico si vuole evidenziare, da un lato la relatività della teoria economica che si riflette nella storia del pensiero economico solitamente raccontata, e dall'altro l'esistenza del nostro modello di sovrapproduzione (1991-2019) dove la soluzione al problema teorico di fondo (il valore in termini di aggregazione e di misurazione) è fonte del suo carattere assoluto che induce ad una rilettura della storia del pensiero economico assai più lineare. Avere un unico strumento interpretativo della realtà economica passata e presente così come l'unicità della stessa realtà economica suggerisce è vitale per il sapere economico che pone al centro della sua missione la sorte materiale dell'uomo. -
Nuove sinergie per il «social housing»
Nuove sinergie per il social housing -
Gioco autorizzato e rimedi civilistici
L'occasione di sottoporre nuovamente a verifica la tenuta del principio di non interferenza tra regole di validità e regole di correttezza è data dai problemi applicativi suscitati dall'interpretazione del decreto Balduzzi che impone specifici obblighi informativi volti espressamente a contrastare il dilagante fenomeno della ludopatia. Rispetto alla illusoria promessa di conseguire facilmente premi in grado di liberare dal bisogno i vincitori, il civilista non può restare indifferente alle istanze di tutela, tanto dei singoli, quanto delle associazioni di categoria. Centrale nello sviluppo dell'analisi è il problema relativo alla possibilità di riconoscere carattere imperativo a una norma nata per contrastare il gioco patologico e di considerare eventualmente nulli i contratti di gioco conclusi in dispregio degli obblighi informativi da essa prescritti, valutando, quindi, fino a che punto il contratto possa rimanere insensibile all'inadempimento di tali obblighi, anche quando essi siano posti a tutela di diritti inviolabili della persona. Una piena, corretta e trasparente informazione, tuttavia, non sempre può garantire l'adozione di scelte responsabili e razionali, dal momento che le decisioni dei giocatori sono contraddistinte dall'emotività che muove il giocatore d'azzardo. Spesso, infatti, quest'ultimo vede la sua capacità più o meno compromessa dal vizio che lo affligge, richiedendo l'adozione di misure protettive più o meno invasive a seconda della gravità del caso. Il livello di protezione dai rischi insiti nel gioco è, poi, inevitabilmente destinato ad alzarsi allorquando il giocatore è un minore che, in considerazione della sua connaturale inesperienza, è un soggetto più esposto di altri alle conseguenze pregiudizievoli, tipiche di un fenomeno di per sé già particolarmente insidioso. -
La stima dei beni tra integrazione della quota legittima e formazione della porzione divisionale
Il valore dei beni relitti e dei beni donati, l'entità dei debiti ereditari, vengono tutti determinati ricorrendo ad un criterio omogeneo, di stima al tempo dell'apertura della successione, poiché si tratta di cespiti facenti parte di un compendio da considerare unitariamente in vista dello scopo costituito dalla determinazione della quota di legittima. Allo stesso modo, la massa patrimoniale relitta, i beni destinati ad incrementarla, materialmente o idealmente, a seconda che la collazione avvenga in natura o per imputazione, i beni da prelevare dalla massa ereditaria, il valore dei miglioramenti e delle spese deducibili dal soggetto tenuto alla collazione, vengono stimati tutti al tempo dell'aperta successione, in quanto, anche in questo caso, per realizzare la finalità di un'equa ripartizione dell'eredità cui sono preordinate le varie fasi prodromiche alla divisione, è corretto che le corrispondenti operazioni di calcolo dei beni siano informate ad un medesimo criterio temporale di stima. Tanto più che l'onere dell'imputazione e l'obbligo della collazione possono, talvolta, anche coesistere. I mutamenti del valore di scambio dei beni, per varie cause intervenuti sino all'apertura della successione, non rilevano dunque, poiché è propriamente a tale data che dovrà essere operata la ricostituzione fittizia della massa e la ricostituzione dell'attivo ereditario da dividere. Al contrario, i mutamenti del valore di scambio dei beni dovranno essere necessariamente considerati quando si tratta di operare la reintegrazione economica della quota ereditaria riservata o di formare le porzioni in proporzione delle quote, sicché, in tali fasi, è con riferimento al momento in cui avviene, rispettivamente, l'integrazione della quota riservata o la concretizzazione della porzione, che dovrà essere stimato il valore dei beni interessati. -
Atti giuridici e capacità d'agire
L'incapacità, lungi dal soddisfare l'esigenza di protezione del soggetto che non sia in grado di curare i propri interessi, ha spesso perseguito finalità assai diverse e l'incapace è stato a lungo l'oggetto delle scelte dei soggetti considerati ""normali"""". Oggi il termine incapace non sembra più adatto a descrivere la condizione di soggetti come il minore che godono di un'autonomia, anche in ambito patrimoniale, molto ampia. Se è vero, tuttavia, che il riconoscimento di spazi di autonomia sempre maggiori si attaglia particolarmente al minore, per il quale è fisiologica la progressiva acquisizione di capacità, non sembra opportuno escludere dalla trattazione altri soggetti definiti incapaci. Analizzati gli ambiti di autonomia del soggetto incapace, sembra utile rimeditare l'utilità della distinzione tra atti negoziali e non negoziali rispetto al tema della capacità d'agire. Pare, infatti, che la capacità dei soggetti non dipenda da rigidi criteri legislativi, come ad esempio l'età, o dottrinali, come la distinzione tra atti negoziali o non negoziali, ma vari in relazione alle conseguenze del singolo atto che deve essere compiuto."" -
La ricerca delle proprie origini nel bilanciamento dei diritti
La ricerca delle proprie origini nel bilanciamento dei diritti -
Riflessioni in tema di diseredazione
Lo studio affronta il controverso tema della diseredazione e, in particolare, alcuni profili applicativi talvolta trascurati. Non mancano riflessioni sulle effettive possibilità, anche de iure condendo, di una maggiore apertura dell'ordinamento all'autonomia testamentaria per adeguare gli istituti successori alle nuove esigenze familiari e sociali.