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Percorsi giurisprudenziali in tema di omogenitorialità
Il tema della genitorialità delle persone dello stesso sesso ha assunto nell'attuale panorama giurisprudenziale un indiscusso rilievo, stimolando l'approfondimento in ordine al riconoscimento giuridico della omogenitorialità. Seguendo le linee tracciate dalla Corti l'indagine si incentra sulla adozione in casi particolari in favore del partner biologico del minore nato dal ricorso all'estero alle tecniche di fecondazione assistita, nonché sui problemi connessi alla trascrizione in Italia degli atti di stato civile o dei provvedimenti giudiziali in cui è disposta la genitorialità in favore di coppie same sex. Il dato giurisprudenziale viene infine inserito nel tessuto normativo scaturente dall'introduzione della l. n. 76/2016 in materia di ""Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze""""."" -
Nuove sfide del diritto di famiglia. Il ruolo dell'interprete. Atti del convegno (Lecce, 7-8 aprile 2017)
Scritti di Giovanna Chiappetta, Francesco Giacomo Viterbo, Giuseppe Recinto, Nicola Cipriani, Stefano Polidori, Maria Porcelli, Raffaella G. Bianco, Tommaso Vito Russo, Francesco Longobucco, Francesca Dell'Anna Misurale, Italo Federici, Danila Di Benedetto, Francesca Carra, Maria Gabriella Rossi. -
Digital currency e obbligazioni pecuniarie
La quasi misteriosa qualità che distingue la moneta dalle altre cose vale a spiegare il perché le questioni attinenti alla sua natura giuridica abbiano da sempre rappresentato croce e delizia degli studiosi. L'osservazione incrociata dei dati empirici e di quelli giuridici consente di definire il denaro come il bene prescelto da una data collettività per veicolare un credito duraturo spendibile nei confronti di un determinato corpo sociale. Benchè infatti la moneta svolga molteplici funzioni, questa è certamente la preminente confermandone l'essenza convenzionale. -
Nullità, funzione nomofilattica e sanzioni disciplinari
Preso atto che la rigidità dei caratteri propri della nullità risulta non comprovata ma dogmaticamente presunta, apprezzata la ""figura"""" come mero trattamento giuridico, indice di una regolamentazione applicabile all'atto, che in ragione di un giudizio da parte dell'ordinamento viene privato della capacità di produrre effetti in parte o in tutto ma non necessariamente, preso atto della intervenuta fungibilità e ibridazione dei rimedi, espressioni della necessità di una operatività modulabile dei rimedi medesimi, volta, in quanto tale, a non pregiudicare nel rispetto dell'interesse generale l'interesse del singolo contraente, si reputa sistematicamente non corretto giustificare con riferimento all'art. 28, n. 1, l. not. l'orientamento che in presenza di una nullità rileva per ciò stesso una violazione dell'ultima richiamata disposizione legislativa, equiparando atti nulli e atti «espressamente proibiti dalla legge». L'imprescindibile esigenza di un'articolazione della disciplina pure all'interno dell'istituto della nullità è testimonianza dell'esistenza di una graduazione con riferimento all'imperatività del precetto, graduazione che impone una interpretazione dell'art. 28 cit. [...]"" -
Del notaio e dell'atto notarile
Del notaio e dell'atto notarile la letteratura giuridica si è spesso interessata nel tentativo di chiarire caratteri e contenuti di una professione di elevato spessore culturale alla quale, da sempre, è affidata la funzione di garantire la legalità e la certezza dei traffici giuridici all'interno dell'ordinamento. -
Garanzie infragruppo e rapporti obbligatori
Ogni finanziatore vuole naturalmente avere garanzie sul credito accordato ad un debitore per ridurre al minimo il rischio di inadempimento di quest'ultimo e assicurare il proprio profitto economico. Queste garanzie possono essere quelle tradizionalmente previste nel nostro codice civile e indicate come garanzie reali (come il pegno e l'ipoteca) e personali (come la fideiussione e il mandato di credito). La prassi economica ha tuttavia portato via via gli operatori alla creazione di ""garanzie"""" speciali non necessariamente riconducibili agli archetipi previsti nel codice civile. E la diffusione di queste garanzie si è riscontrata specialmente nella realtà dell'impresa ed in particolare dei gruppi di società ove si assiste alla conclusione di garanzie infragruppo."" -
La tutela cautelare anticipatoria. Profili storico-sistematici
La tutela cautelare ricopre un ruolo centrale nell'ordinamento, atteso che è funzionale a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, scongiurando i danni che deriverebbero ai diritti delle parti sia dalla semplice permanenza della loro insoddisfazione nel tempo fisiologico del processo ordinario, sia dal sopravvenire di fatti che potrebbero pregiudicarli o renderne più gravosa l'attuazione pratica. Dopo l'entrata in vigore del codice del '40, il ricorso alla tutela cautelare è divenuto sempre più frequente, soprattutto per via del progressivo e costante allungamento dei tempi per ottenere giustizia attraverso il processo ordinario. -
L'Italia e la «Dollar Diplomacy»
«Dollar Diplomacy» è una definizione che ha un significato negativo: rinvia a un tipo di politica estera, quella americana, tutta al servizio del capitalismo rapace. L'amministrazione di William H. Taft fu quella che, per prima, tra il 1909 e il 1913 rivendicò esplicitamente il diritto di svolgere la «Dollar Diplomacy». Tuttavia, per Taft e per i suoi collaboratori, la «diplomazia del dollaro» avrebbe dovuto operare piuttosto a favore del benessere e della pace dell'intera umanità. In rapporto all'America latina, infatti, la «Dollar Diplomacy» avrebbe dovuto fare in modo che, con l'aiuto economico degli Stati Uniti, i Paesi latinoamericani trovassero stabilità e sviluppo. Su scala mondiale, invece, la «Dollar Diplomacy» sarebbe dovuta servire a consolidare un programma basato sull'intesa tra le grandi potenze, affinché esse procedessero d'accordo nelle questioni relative agli investimenti finanziari e industriali internazionali. Dall'intesa economica le maggiori potenze sarebbero dovute passare all'intesa politica e sarebbero state accantonate così le cause delle guerre. -
Utopie concrete. Un percorso fra culture e pensiero politico
Il volume ""Utopie concrete"""" propone nove saggi di storia della cultura e del pensiero politico incentrati sul rapporto dialettico fra utopia e realtà. Nell'intenzione di risarcire il significato dell'utopia dall'ipoteca del non-luogo e dell'estraneità alla storia, viene qui discusso e problematizzato il valore concreto di ogni sistema utopico, in quanto rappresentazione di una realtà alternativa a quella data, e ai suoi equilibri rigidi fra conoscenza e potere. Replicando all'archetipo rarefatto dell'utopia di Thomas More, in queste pagine emerge sia la straordinaria forza progettuale e argomentativa, sia la carica innovativa di modelli teorici, metodologici e interpretativi dell'universo utopico, intervenuti sul piano concettuale e dell'immaginario fra la modernità dispiegata e la seconda metà del Novecento. L'utopia non viene presentata, dunque, come una opzione rispetto alla scienza, ma come la proiezione dell'ideale alla politica, che oscilla fra il progetto della riforma, del rinnovamento, e l'aspirazione al progresso sociale, alla trasformazione dei sistemi delle relazioni umane."" -
Precedente giudiziario e decisioni della P.A.
I temi della nomofilachia e del precedente giudiziario sono al centro di un dibattito molto risalente, che è di recente cresciuto per effetto di una serie di interventi normativi che hanno rafforzato il ruolo di interprete qualificato del diritto non solo della Corte di cassazione, ma pure del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. -
La vendita nell'unità del sistema ordinamentale. I «modelli» italo-europei e internazionali
Il ""sistema"""" della vendita è dato da un complesso gioco di fonti eterogenee, che si dispongono in senso verticale ed orizzontale lungo più assi: le vendite d'impresa transfrontaliere, cui è dedicata la Convenzione di Vienna del 1980 (CISG); le garanzie del compratore di beni di consumo, oggetto della Dir. 1999/44/CE e ora degli artt. 128 ss. c. cons.; la disciplina della vendita contenuta nel codice civile; e la parte generale del contratto, che malgrado il suo tenore universale mantiene con la vendita un legame stretto e per certi versi tormentato. Ad arricchire il quadro, idee e progetti di riforma che, sebbene in fieri, finiscono col ricoprire un immediato ruolo interpretativo e culturale, come la Common European Sales Law (CESL)."" -
Il contratto telematico sotto nome altrui. Apparenza e regole di imputazione della dichiarazione negoziale
La facilità con cui nella contrattazione on line è possibile emettere dichiarazioni negoziali utilizzando il nome di altri ha reso centrale, in questi anni, il tema del contratto sotto nome altrui e delle regole di imputazione della dichiarazione negoziale espressa per via telematica. Il dibattito dottrinale ha condotto per lo più a soluzioni ermeneutiche molto severe nei confronti del titolare del nome usurpato, sul quale è in vario modo fatto gravare il rischio di una imputazione della dichiarazione negoziale che egli non ha emesso. -
Genitori e figli nel quadro del pluralismo familiare
Questo volume che raccoglie gli Atti del Convegno ""Nuovi modelli familiari e autonomia negoziale"""", tenutosi presso l'Università degli Studi di Enna """"Kore"""" il 16 giugno 2017, costituisce l'approdo della riflessione critica iniziata, alcuni anni addietro, con lo studio """"Le relazioni affettive non matrimoniali"""". La legge n. 76/2016 sulla «Regolamentazione delle unioni civili» e sulla «disciplina delle convivenze», infatti, segna la definitiva presa d'atto della rilevanza assunta, anche sul piano del diritto vigente, da taluni vincoli (etero e omosessuali) non fondati sul matrimonio. L'universo familiare - anche in relazione alla Riforma della filiazione - appare oggi sempre più complesso e molteplici sono i nodi problematici che ruotano intorno al tema dell'autonomia negoziale."" -
L'accertamento convenzionale dell'usucapione
Nell'estate del 2013 il legislatore ha novellato il codice civile introducendo nell'art. 2643 il n. 12 bis, a tenore del quale sono ora soggetti a trascrizione anche ""gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione"""". Tra gli atti di acquisto a titolo derivativo ha dunque trovato posto l'accordo accertativo dell'intervenuta usucapione raggiunto all'esito di un procedimento di media-conciliazione: da qui delicati problemi di ordine sistematico, la soluzione dei quali comporta ricadute pratiche ed applicative di non poco momento."" -
L'incidenza di decisioni quadro, direttive e convenzioni europee sul diritto penale italiano
I saggi qui raccolti costituiscono gli esiti di un complesso ed originale lavoro d'équipe, attraverso cui si è ricostruita e sottoposta a critica, alla luce dei principi della cultura penalistica europea - sanciti anche nella Costituzione italiana - la normativa europea in materia di diritto penale sostanziale, nei suoi rapporti con il nostro ordinamento interno. L'indagine si estende a ciascuno dei settori in cui Consiglio d'Europa ed Unione europea sono intervenuti: terrorismo, criminalità organizzata e stupefacenti; riciclaggio; corruzione; abusi di mercato e falsità nummarie; criminalità informatica; tratta di esseri umani, tutela di donne e minori da violenze ed abusi sessuali; contraffazione di prodotti sanitari; ambiente; immigrazione; razzismo e xenofobia. Relativamente ad ognuno di tali ambiti, vengono esaminate le norme definitorie. -
Governo penale dell'ambiente e non punibilità condizionata
Il volume ricostruisce l'attuale diritto contravvenzionale dell'ambiente, per poi approfondire gli istituti premiali, vecchi e nuovi, di esenzione da pena, subordinata a sua volta a misure di rispristino delle condizioni ante-delictum, previsti in questo settore della legislazione penale. A tal proposito, il volume mette in luce la fecondità, anche de iure condendo, di queste misure e la loro idoneità a compensare l'arretramento della soglia della punibilità al pericolo astratto-presunto, propria delle fattispecie contravvenzionali, con il rafforzamento del carattere di extrema ratio dell'intervento penalistico e la valorizzazione in chiave preventiva della tutela dei beni giuridici. -
La tutela del consumatore nei contratti di credito immobiliare
L'obiettivo di assicurare un adeguato livello di protezione del consumatore nel mercato del credito immobiliare può essere perseguito attraverso tecniche diverse. L'indagine verifica in che misura regole ritagliate sulla personalizzazione del rapporto tra debitore e creditore siano più rispondenti ai bisogni di tutela di un soggetto inesperto, valorizzando i possibili profili di convergenza dei rispettivi interessi, piuttosto che quelli di contrapposizione. -
Politica e giustizia nella postmodernità del diritto
Il volume collettaneo, ricco di esperienze differenziate, affronta la questione della possibile armonizzazione della separazione dei poteri e, dunque, della legalità con l'accresciuta complessità sociale, con il pluralismo di ordinamenti e fonti, e con l'espansione degli spazi della giurisdizione. Pone in evidenza la crisi della legalità e la contrazione eccessiva delle garanzie, che hanno determinato una sovraesposizione della magistratura, contestualmente, gravata di nuovi compiti ed investita di maggiori poteri. La finalità sottesa ai contributi appare la ricerca di un affidabile contemperamento delle ragioni dell'individuo e di quelle istituzionali attraverso l'inflessibile, rassicurante rispetto delle regole del gioco da parte di tutti gli attori. -
L'autotutela amministrativa. Nuovi paradigmi e modelli europei
L'autotutela amministrativa. Nuovi paradigmi e modelli europei. -
Prestazioni gratuite di fare e responsabilità attenuata
Diverse norme del codice civile fissano per alcuni contratti tipicamente gratuiti o per la variante gratuita di contratti oggi essenzialmente onerosi - ma storicamente gratuiti - come il mandato ed il deposito la regola in virtù della quale l'inadempimento o l'inesatto adempimento della parte obbligata ad effettuare una certa prestazione è valutato con minor rigore; sposata l'opzione interpretativa che il regime di minor rigore attenga alla valutazione della diligenza e della perizia adoperate nell'esecuzione della prestazione piuttosto che al quantum del risarcimento, l'indagine si propone di verificare se tale regime possa estendersi, in quanto espressione di un principio di portata più generale, a tutte le fattispecie, anche atipiche, di contratti gratuiti aventi ad oggetto prestazioni di fare.