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Reti d'imprese e rapporti di lavoro
In un mutato contesto economico globalizzato, la risposta più efficiente del sistema produttivo per fronteggiare la concorrenza delle produzioni nei paesi a basso costo e rispondere alle inadeguatezze riscontrate nel modello della grande fabbrica fordista viene identificata nelle reti di imprese. Nel panorama europeo, l'Italia è l'unico paese ad aver regolato il contratto di rete fin dal 2009, sebbene soltanto dal 2013 sono stati disciplinati anche due aspetti del rapporto di lavoro in rete, la codatorialità e l'assunzione congiunta. Lo svolgimento della prestazione lavorativa all'interno di un contesto reticolare determina tuttavia un diverso atteggiarsi di alcuni obblighi del lavoratore e una peculiare modalità di esercizio dei poteri datoriali, anche sotto il profilo dei rapporti collettivi (contrattazione collettiva e sciopero, in primo luogo). -
Profili critici del riequilibrio contrattuale nel risparmio e nell'investimento
Tra le cause, ampiamente indagate, del market failure, non si dubita che ruolo significativo abbia giocato una debole coscienza di rischio nel fornitore di liquidità, per difetto di conoscenza e, se si vuole, eccesso di confidenza. È la deprecata asimmetria non solo d'informazione, ma anche di forza contrattuale, che occorre contrastare, per restituire i mercati alla loro funzione di scambio efficiente. In altre parole nella ricerca del riequilibrio negoziale tra le parti, la tutela del contraente - che il legislatore, in attuazione dei princípi fondamentali, qualifica come debole - diviene strumento del pubblico interesse, per assicurare adeguata liquidità ad un mercato, altrimenti destinato a spegnersi. -
I negozi diretti a comporre o prevenire le liti
Nel mutato assetto ordinamentale italo-europeo, il contratto di transazione non può più essere considerato l'unico strumento negoziale diretto alla composizione o alla prevenzione delle liti. I recenti interventi normativi, vólti a regolamentare sistemi deflattivi del contenzioso, consentono oggi di affermare l'emersione di un principio di carattere generale, che tutela la fisiologica risoluzione alternativa delle controversie. Questo principio si pone a giustificazione delle regole applicabili, ogniqualvolta le parti, attraverso diverse strutture, abbiano realizzato la medesima funzione di ""pacificazione negoziale""""."" -
Rent to buy e tipo contrattuale
In un clima di generale sfiducia nella ripresa economica del Paese e con essa del mercato immobiliare, l'autonomia privata si è rivolta verso nuove figure negoziali maggiormente capaci di rispondere alle esigenze dei privati e delle imprese, degli aspiranti venditori e dei possibili acquirenti di beni immobili. Il fenomeno di circolazione e mutazione dei modelli negoziali, la difficoltà di accesso al credito e la carenza di liquidità, ha consentito il fiorire di nuove operazioni negoziali tese all'acquisto di un bene immobile e genericamente denominate rent to buy. Il recepimento da parte del legislatore italiano di un simile strumento negoziale, ha sollecitato l'interesse della dottrina e della giurisprudenza non soltanto sul suo inquadramento sistematico, ma, soprattutto, sull'individuazione della disciplina applicabile. -
Responsabilità civile e funzione punitiva
Il possibile riconoscimento nel nostro sistema ordinamentale di condanne straniere a “punitive damages”, delineato di recente dalle Sezioni unite, risponde allʼesigenza di garantire una riparazione integrale allorquando ad esser leso, nel caso concreto, sia un valore supremo, quale la vita di una persona, la sua salute o altro suo diritto fondamentale. In ragione delle peculiarità delle circostanze, dei soggetti coinvolti e dei comportamenti tenuti, e quindi del rispetto dei princìpi di differenziazione, ragionevolezza e proporzionalità, si giustifica anche lʼattuazione della funzione punitiva, non essendovi alcun contrasto con lʼordine pubblico unitariamente inteso, vòlto a tutelare primariamente la dignità della persona umana. Lʼart. 2043 c.c., in conformità alla clausola generale di salvaguardia dei diritti fondamentali (art. 2 cost.), consente la tutela di qualsivoglia interesse o atteggiamento soggettivo una volta leso. -
La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto
La disciplina relativa alla protezione dei dati personali, modellata sull'esigenza di tutelare il diritto fondamentale dell'individuo al rispetto della propria sfera privata, non è in grado di fornire, neppure dopo l'avvento del regolamento UE n. 679 del 2016, risposte esaustive ad alcune rilevanti questioni in merito alla circolazione di tali dati. Il contributo muove dagli aspetti relativi alla nuova disciplina europea sulla protezione dei dati personali e analizza il regime dell'autorizzazione al loro trattamento. Si valuta poi l'interazione di queste regole con il diritto delle obbligazioni e dei contratti italiano ed europeo, al fine di individuare il punto di equilibrio tra i diversi livelli di tutela, assicurando l'effettiva protezione della persona e la concreta valorizzazione delle sue esigenze. -
Famiglie e genitorialità tra libertà e responsabilità
Gli accordi per la surrogazione di maternità stipulati da cittadini italiani in stati nei quali il ricorso a tale tecnica procreativa risulta lecita aprono al problema della continuità transfrontaliera dello status dei nati mediante gestazione per altri. In un contesto di perdurante atrofia legislativa, un ruolo significativo è svolto dal formante giurisprudenziale. Si assiste al riconoscimento di una genitorialità intenzionale, che induce a dotarsi di strumenti in grado di assicurare l'indissolubilità del rapporto di filiazione, in uno con la necessità di garantire tutela dei diritti fondamentali dei figli. L'approfondimento del tema evidenzia una contaminazione argomentativa tra sezioni penali e civili della Suprema Corte. -
La rappresentazione. Profili applicativi
La rappresentazione si è tradizionalmente contraddistinta per la sua cangiante fisionomia, influenzata nel tempo dalla molteplicità di concezioni socio-politiche progressivamente e diversamente sottese alla regolamentazione dei rapporti familiari, solo alla luce delle ultime riforme giungendo ad un approdo che, pur potendo apparire definitivo, presenta ancora significativi margini evolutivi. La costruzione di una moderna ed unitaria teoria dell'istituto si prefigge, pertanto, l'obiettivo di superare i fraintendimenti esegetici derivanti dalle parziali ed ormai risalenti soluzioni dottrinali che hanno contribuito a connotarne le sembianze delle tinte fosche ed imperscrutabili del «dogma», così da metterne in luce l'intima coerenza «tecnica» con i principi regolatori del diritto ereditario e la sua compatibilità logica e teleologica con le dinamiche dei rapporti successori di cui costituisce un indispensabile fattore di razionalizzazione. -
La responsabilità civile tra libertà individuale e responsabilità sociale
A partire da un dialogo tra le Sezioni unite del 2017, in materia di risarcimenti punitivi, e le Sezioni unite del 2008, in materia di danno non patrimoniale, il lavoro sviluppa in particolare l’idea di una responsabilità giuridica (extracontrattuale) che deve essere posta in relazione tanto con il senso della responsabilità individuale quanto con il senso della responsabilità sociale. In questa chiave, libertà individuale e responsabilità individuale, da un lato, responsabilità sociale e responsabilità aquiliana, dall’altro, rappresentano il perimetro assiologico al quale ricondurre il problema dei risarcimenti punitivi, che oggi può proficuamente essere messo a frutto per un generale ripensamento ella responsabilità civile in chiave etico-sociale. -
L'impresa nella famiglia
La necessità di riflettere nuovamente sull'impresa familiare scaturisce da alcune novità che hanno recentemente interessato l'istituto. Anzitutto, l'approdo giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Cassazione che, nel sancire la natura individuale dell'impresa familiare, ha altresì escluso il familiare collaboratore ma estraneo al consorzio societario dalla tutela prevista dall'art. 230-bis Cod. civ.; in secondo luogo, la novella normativa dell'art. 230-ter Cod. civ., che, a chiusura di un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ha ammesso il convivente a partecipare agli utili, beni ed incrementi dell'impresa. Accanto ad altre meno recenti novità che pure hanno interessato l'impresa familiare - si pensi al patto di famiglia (art. 768-bis Cod. civ) - oppure contribuiscono ad orientare l'interprete nella valutazione del rapporto tra famiglia ed impresa - si pensi allo Statuto dell'impresa - gli approdi menzionati pongono l'esigenza ermeneutica e sistematica di scrutinare le condizioni di configurazione dei problemi che l'istituto dell'impresa familiare intende risolvere. -
Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
La monografia si propone di affrontare il tema delle obbligazioni soggettivamente complesse, ed in particolare di quelle divisibili e indivisibili, tramite le chiavi di lettura fornite dagli istituti dell'immedesimazione soggettiva e della comunione di prestazione, in tal modo verificando anche le potenzialità sistematiche ed esplicative di queste ultime. La prima, la «immedesimazione», consente di superare, rispettandolo, il ruolo soggettivo conformativo svolto dalla persona del creditore e del debitore nell'obbligazione, piuttosto trascurato in genere a favore della progressiva considerazione obbiettiva del credito. -
Amministrazioni pubbliche e forme privatistiche
Il volume raccoglie gli Atti del Convegno «Amministrazioni pubbliche e forme privatistiche», svoltosi il 29 e 30 giugno 2016 presso l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, nel contesto delle attività culturali promosse dal Centro di Ricerca «Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione» e condivise dal Master in «Diritto privato della P.A.». La trattazione proposta - che vede confrontarsi, sul tema oggetto di considerazione, approcci e sensibilità giuridiche diverse - ruota intorno alla difficoltà, oggi progressivamente crescente, di tracciare una netta linea di demarcazione tra l'area del diritto pubblico, amministrativo in particolare, e il territorio del diritto privato, la cui reciproca e accresciuta intersezione non manca di porre, oggi, una moltitudine di questioni cruciali, anche sul versante processuale (della giurisdizione). -
Il positivismo giuridico e la natura dei diritti costituzionali
Contrapposto al giusnaturalismo, il positivismo giuridico rappresenta la bandiera della modernità nella sua lotta per la riconcettualizzazione dell'esperienza giuridica come diritto radicalmente posto. Wil Waluchow muove la sua analisi percorrendo le tappe principali del giuspositivismo: dall'affermazione antigiusnaturalistica della «tesi della separazione», presentata nelle opere di Bentham e Austin, al progetto antiautoritario riformato di Hart, sino alle critiche di Dworkin e la conseguente scissione tra positivismo giuridico inclusivo e positivismo giuridico esclusivo. -
Profili generali del testamento
L'indagine è rivolta alla disamina dell'istituto del testamento al fine di verificare, sotto il profilo della teoria generale del negozio giuridico e dell'autonomia privata riconosciuta a ogni individuo dall'ordinamento giuridico italiano, quale sia l'attuale ruolo di questo importante strumento giuridico percepito ancora oggi nella coscienza sociale di ogni individuo come un atto rilevantissimo della propria esistenza giacché determinante delle proprie ultime volontà. -
Editto e «ius novum» sulle tracce del «quod quisque iuris»
Il volume offre un'analisi complessiva del titolo 2.2 dei Digesta, rubricato quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iure utatur. In particolare la lettura dei frammenti tratti dai commentari ad edictum di Ulpiano, Paolo e Gaio che compongono il titolo pone molteplici interrogativi: sulla responsabilità magistratuale, sul momento in cui si poteva verificare la cd. ritorsione rispetto al ius novum et iniquum utilizzato da un magistrato giusdicente, sul contesto storico di emersione della nuova disciplina (anche in rapporto con la lex Cornelia de iurisdictione), oltre che sulla non punibilità della semplice cogitatio e sull'ideologia operante a monte dell'edictum (anche in connessione con il contenuto e le finalità della norma pretoria). -
Diritto civile e argomentazione comparativa. Profili applicativi
Il lavoro esamina la portata dell'argomentazione comparativa nella disciplina dei rapporti di diritto civile. L'analisi viene condotta al fine di dimostrare come il diritto straniero possa rivelarsi utile, se non in taluni casi determinante, per l'interpretazione e l'applicazione della legge. La crisi della legge, intesa quale «sacrario geloso e intoccabile», ha favorito l'idea che l'interpretazione sia il procedimento di mediazione fra valori e realtà fattuale da un lato, e staticità del dato positivo dall'altro. Proprio l'attenzione alle specificità del fatto ha consentito di superare l'annosa questione circa la riconduzione della comparazione nell'area della «scienza» o del «metodo», in favore di un suo inquadramento in termini di strumento che soccorre a rafforzare la tenuta di una determinata interpretazione. -
La regola del mondo. La controversia sul diritto internazionale
Il volume raccoglie gli ""atti"""" del seminario di studi «Norma mundi. La lotta per il diritto internazionale», organizzato dall'Università """"Magna Graecia"""" di Catanzaro nell'ambito del corso del Dottorato di ricerca in «Teoria del Diritto e Ordine Giuridico ed Economico Europeo», e tenuto a Catanzaro nel giugno del 2016. Il tema affrontato riguarda la questione esistenziale del diritto internazionale; una problematica che da sempre affascina e al contempo assilla il teorico del diritto, giacché, forse come nessun altro ramo del sapere giuridico, ripropone tutti i problemi fondamentali della natura del diritto, e con un'intensità singolare. Non è forse un caso che illustri pensatori, come Kant e Rousseau, e filosofi del diritto, tra cui Rawls e Dworkin, ne abbiano fatto una sorta di """"clausola di chiusura"""" del proprio pensiero, a cui dedicare le riflessioni più mature."" -
Il giudizio di meritevolezza
Il presente lavoro è incentrato sulle questioni concernenti la portata e l'ambito di operatività del giudizio di meritevolezza con particolare riguardo agli atti di autonomia negoziale. Prendendo in considerazione lo stretto legame con il tema della causa e i risultati scaturenti dalle fattispecie concrete esaminate, la riflessione propende per l'estensione del controllo di meritevolezza a tutti i contratti, tipici e atipici, salvaguardandone al contempo l'autonomia concettuale dal controllo di liceità. -
Certezza del diritto e discrezionalità giudiziale nei sistemi giuridici ibridi
Questo studio analizza il rilievo della giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto in Louisiana dall'angolo visuale dell'ibridismo che ne rappresenta tratto costitutivo. Prima che esito della commistione delle tradizioni di civil e common law che modellano i singoli settori del sistema, l'ibridismo che connota il diritto privato discende dalla presenza di versioni molteplici della tradizione civilian, caratterizzata dalla vigenza di principi di ""diritto non scritto"""" (risalenti al diritto spagnolo e francese operanti prima che il territorio divenisse proprietà del governo statunitense) e di regole legislative di """"diritto scritto"""". La coesistenza e vitalità delle due versioni della civil law è testimoniata da pronunce che alternano modelli decisionali informati ad un ossequio della lettera del codice a soluzioni la cui creatività si dispiega oltre il - ed a prescindere dal - suo dettato. La dimensione del """"diritto non scritto"""" sembra rivelare la persistenza dello spirito antico del diritto comune europeo. Di una memoria delle origini magari rimossa ma silenziosamente operante che rinvia ad un diritto non precettivo, ma persuasivo; ad un diritto che non comanda, ma """"serve""""."" -
Il socio involontario
La composizione della crisi bancaria, alla luce delle nuove regole introdotte dalla Direttiva 2014/59/UE, può oggi prevedere, tra le altre misure, una conversione forzosa dei diritti di credito in diritti partecipativi. Tale coazione, che, nell'ambito del bail-in, si atteggia come ""esito estremo"""", ha luogo, pur con differenti fini e modalità, anche nell'ambito del concordato preventivo di un'impresa di diritto comune e persino in contesti estranei alla crisi di impresa. Ne deriva l'affermazione, per un verso, dell'esistenza di """"soci involontari"""" e, per altro verso, della riconfigurazione della natura e del ruolo del creditore, o, più esattamente, del creditore volontario, il quale, non troppo diversamente dal socio, sceglie di sopportare il rischio d'impresa. Si considerano quindi l'assunzione volontaria del rischio d'impresa da parte del creditore e la sua natura di stakeholder, che, in quanto tale - e in particolar modo nell'ambito della società per azioni - viene coinvolto nella (gestione della) attività imprenditoriale: ciò che in definitiva consente di giustificare l'acquisto involontario, e persino coattivo, dello status socii.""